DUVRI e DdL committente
D: Il DUVRI e la documentazione richiesta con l’art. 26 del D.Lgs 81/08, per quanto tempo deve essere conservata dal DdL committente? Se i lavori sono terminati con soddisfazione da entrambe le parti, e non vi è stato alcun infortunio, c’è qualche norma che osta all’eliminazione della documentazione della sicurezza per suddetti contratti d’appalto?
R: Sebbene il D.Lgs 81/08 non indichi un termine per la conservazione dei DUVRI, considerato che il reato contravvenzionale connesso alla violazione dell’art. 26 si prescrive in 4 anni, prudenzialmente, si consiglia di conservare tale documentazione per questo tempo, dopo la fine dei lavori e prima di cestinarlo.
Preposto di fatto e preposto per procura
D: In una azienda A che controlla meno del 15% delle azioni di un’azienda B, è possibile nominare un impiegato tecnico dell’azienda A come preposto di un gruppo di tecnici dell’azienda B?
R: Esiste il preposto di fatto, ma non il preposto per procura. Per essere preposto dell’azienda B dovrebbe essere inserito nella catena gerarchica e funzionale dell’azienda.
Applicazione art. 26 D.Lgs. 81/2008
D: La società A, composta dall’impresa X e dall’impresa Y, è priva di dipendenti (quindi non vi è DdL). Tale società intende affidare all’impresa Y la manutenzione di impianti termici locati in centrali termiche di proprietà di terzi. Tali lavori non sono di tipo edilizio, quindi non rientrano nell’applicazione del titolo IV del D.Lgs 81/08.
- L’art. 26 del D.Lgs 81/08, obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera, deve essere applicato oppure no?
- In caso di non applicazione, visto che la società A non ha DdL, è sufficiente segnalare nel contratto di appalto tra l’impresa A e l’impresa Y indicazioni generiche di rischi riscontrabili dall’impresa Y in questa tipologia di ambienti (centrali termiche)?
- In caso di applicazione, chi deve controllare sotto il profilo della sicurezza i lavori svolti dall’impresa? È necessario richiedere a tutti i proprietari degli impianti termici i rischi presenti nelle proprie centrali termiche per poi girarli all’impresa XY?
R: Se il committente non è un DdL l’art. 26 del D.Lgs 81/08 non si applica. Se i proprietari delle centrali termiche sono DdL che hanno dato in appalto lavori alla ditta “A”, in tal caso l’art. 26 si applica sicuramente. In ogni caso, sul Datore di Lavoro dell’impresa “Y” ricade l’obbligo di valutare i rischi e nell’assolvere a tale compito, se necessario, dovrà assumere ogni elemento utile dalla ditta “A” e dai proprietari delle centrali termiche.
Documentazione di lavoratori autonomi riuniti in ATI
D: Tre lavoratori autonomi si sono raggruppati in Associazione Temporanea per eseguire, in regime di subappalto, una serie di lavorazioni all’interno di un cantiere edile già soggetto all’obbligo di nomina di CSE.
- Quale documentazione sono tenuti a produrre i singoli lavoratori autonomi, esclusivamente quella prevista dall’Allegato XVII 2. del D.Lgs 81/08 o, stante il raggruppamento, costituiscono impresa di fatto?
- Qualora ricorra la casistica dell’impresa di fatto è soggetta a tutti gli obblighi previsti dalla normativa, ivi compresi quelli non assoggettabili a lavoratori autonomi?
R: Come principio generale, se, nonostante l’ATI, ogni professionista mantiene la propria autonomia (uno è idraulico, uno elettricista e il terzo un muratore e tutti sono autonomi nell’esecuzione dei lavori appaltati), allora vale la prima ipotesi; viceversa, se hanno unito le forze per svolgere lo stesso lavoro che nessuno dei tre avrebbe potuto fare da solo, vale la seconda ipotesi.
Nomina RLS
D: Nel caso di società familiari di due soci, di cui uno funge da lavoratore e uno da DdL, nel caso in cui i soci non vogliano ricorrere all’RLS territoriale, è possibile per il socio lavoratore assumere la carica di RLS?
R: Alcuni accordi, come, ad esempio, quello degli artigiani non ammettono un RLS socio. Si tratta pertanto di verificare quali accordi siano applicabili al loro comparto.
Formazione per CSE Lavori in Spazi Confinati
D: Il Responsabile dei Lavori e il CSE nominati nell’ambito di lavorazioni che si svolgono in spazi confinati, devono avere effettuato una formazione specifica in merito?
R: Il Responsabile dei lavori no. Si ritiene che il CSE, se è impiegato in attività lavorative in ambienti confinati, necessiti della formazione specifica.
D: Una ditta deve compiere opere di pulizia di serbatoi di carburante con operatori che lavorano all’interno di tali serbatoi. Vi è l’obbligo di nominare un Responsabile dei Lavori che abbia frequentato uno specifico corso relativo a lavori in spazi confinati? Il CSP, il CSE, il Responsabile dei lavori devono avere una formazione specifica? Se l’Appaltatore delle opere decidesse di subappaltare in parte ad un’altra ditta, allora dovrebbe nominare un suo rappresentante, una sorta di Preposto, che coordini e vigili le attività di entrambe le ditte?
R: Lavori di pulizia dei serbatoi rientrano sicuramente tra i lavori in spazi confinati o con sospetto di inquinamento per i quali trova applicazione il DPR 177/2011 che nel suo articolo 3, comma 2, stabilisce che:
Il DdL committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e f), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dall’ impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.
Sebbene ad oggi non siano ancora stati definiti i contenuti e le modalità della suddetta formazione ciò non è sospensivo dell’obbligo.
Pericolosità delle scale a pioli
D: Le scale a pioli fisse con gabbia sono a norma senza l’aggiunta di un sistema anticaduta? Sebbene possano avere dei limiti nel garantire la massima sicurezza dell’utilizzatore, in virtù della normativa ad oggi in vigore, in Piemonte le scale a pioli fisse con gabbia restano a norma di legge?
R: La previsione dell’Allegato IV (luoghi di lavoro) non è formalmente in contrasto con la decisione della Commissione che riguarda le macchine, e quindi il tutto va ricondotto alla valutazione del rischio. La previsione dell’Allegato IV è di fatto tuttora in vigore.
Scavo e ambienti sospetti di inquinamento
D: Due imprese devono effettuare lavori di manutenzione ordinaria su condotte fognarie ad una profondità di scavo che varia da 1,5 metri in su. Può configurarsi che i lavori di scavo e di messa in luce della condotta fognaria siano lavori in ambienti sospetti d’inquinamento considerato che può fuoriuscire dalla condotta dell’acqua reflua maleodorante con processi putrefattivi in corso?
R: Il concetto di sospetto di inquinamento si applica anche ai condotti fognari sino a verifica contraria, ma lo scavo descritto (a cielo aperto) si ritiene, salvo casi particolari da valutare di volta in volta, non possa porre gli operatori a rischio.
Impresa familiare e formazione
D: In un’impresa familiare senza dipendenti ma con coadiuvanti di cui all’art. 21 D. Lgs 81/08, la facoltà di adempiere alla formazione è estesa anche ai corsi antincendio e primo soccorso?
R: Il comma 2 lettera b) dell’articolo 21 del D.Lgs 81/08, prevede che i soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi delle attività svolte, hanno facoltà di partecipare a corsi di formazione specifici incentrati sui rischi propri delle attività svolte. Diversamente, resta fermo l’obbligo di formazione previsto da norme speciali, quali la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro e, secondo la natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda, in materia di primo soccorso.
Committente e Datore di Lavoro Committente
D: Qual è la differenza tra committente e Datore di Lavoro/Committente? È possibile avere un esempio chiarificatore?
R: Committente è il soggetto che commissiona lavori a terzi. Il signor Rossi che commissiona alla ditta Bianchi la tinteggiatura delle pareti di casa sua è un committente. Per i lavori edili o di ingegneria civile il ruolo del committente trova la sua definizione nell’art. 89 del D.Lgs. 81/08:
- Il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione…
Datore di lavoro è il soggetto che risponde alla definizione dell’art. 2 del D.Lgs 81/08:
- il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa…
Il Sig. Verdi amministratore unico della VERDI Srl che impiega 7 dipendenti è un datore di lavoro. Il datore di lavoro committente è un soggetto che contemporaneamente svolge il ruolo di datore di lavoro e quello di committente. Il Sig. Verdi datore di lavoro della VERDI Srl, che affida alla ditta Bianchi la tinteggiatura delle pareti degli uffici aziendali, è un datore di lavoro committente.
LL.PP. – Tempistica della nomina del CSP
D: In un lavoro pubblico, il CSP deve essere nominato in concomitanza con la progettazione preliminare o prima della progettazione esecutiva? Qual è il relativo riferimento normativo?
R: L’art. 90, comma 3 del D.Lgs 81/08 stabilisce che “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione”. La norma nell’attuale testo parla di incarico di progettazione senza specificare oltre, mentre in precedenza il D.Lgs 494/96 precisava progettazione esecutiva. La modifica del testo e il fatto che un incarico di progettazione è anche quello relativo alla progettazione preliminare porta a ritenere che l’obbligo insorga con il primo incarico di progettazione affidato.
Formazione Specifica
D: Una impresa edile che partecipa ad appalti pubblici per la manutenzione e realizzazione di impianti idraulici e fognari si trova a operare in cantieri stradali. È necessario che gli operatori partecipino ad un corso di formazione specifico sulla segnaletica stradale? Quali sono gli enti erogatori di tali corsi?
R: Si, l’obbligo è previsto dall’art 161 comma 2 bis del DI 4 marzo 2013, che elenca anche gli enti erogatori.
Restauratore lavoratore Autonomo
D: Un’impresa edile affidataria opera in un cantiere, per necessità deve far eseguire dei lavori di restauro artistico. Il soggetto selezionato per tale mansione a seguito di verifica documentale è un libero professionista (soggetto unico) con Partita IVA, categoria Artisti. Non ha DURC e non è iscritto alla Camera del Commercio. Tale soggetto può operare in cantiere senza predisporre documentazione in merito alla salute e sicurezza?
R: Dalla descrizione fornita pare trattarsi di un lavoratore autonomo che, in quanto tale, è soggetto all’art. 21 comma 1, nonché all’Allegato XVII Idoneità tecnico professionale del D.Lgs 81/08.
Raggruppamento di lavoratori Autonomi
D:Nel caso in cui in un cantiere ci siano più lavoratori autonomi che svolgono la stessa lavorazione per un certo periodo, deve per forza essere costituita un’associazione temporanea, o si può procedere in un’altra maniera? Nel caso in cui fosse d’ obbligo l’ATI, quali caratteristiche deve avere, che obblighi comporta? Ci sono limiti di tempo? Può essere ricostituita più volte? C’è un riferimento normativo che ne elenca i requisiti?
R: In generale, non vi è alcun obbligo di costituire una ATI, ma ci si deve domandare perché il committente affiderebbe lo stesso lavoro a più lavoratori autonomi. La risposta più ovvia che viene in mente è che lo faccia per risparmiare ma che, in realtà, i lavoratori autonomi incaricati non siano veri lavoratori autonomi, ma piuttosto soci di fatto, o peggio lavoratori “subordinati” dotati di partita IVA.
Se fosse così allora saremmo di fronte alla violazione dell’art. 90, comma 9 del D.Lgs 81/08. In altri termini, se il lavoro non può essere svolto da una persona sola, non può essere incaricato un lavoratore autonomo per tale lavoro. Se invece i lavoratori sono realmente autonomi e per offrire un servizio completo scelgono di costituire una ATI, questo è possibile. È una situazione abbastanza comune per i lavori pubblici, meno praticata per i lavori privati.
Numero minimo Operai per montare un ponteggio
D: Esiste un numero minimo per i lavoratori che possono montare un ponteggio? Il D.Lgs 81/2008 non lo definisce, vale ancora la datata pubblicazione ISPESL che identificava 2 più un preposto? Possono comunque essere lavoratori autonomi? Devono necessariamente costituire una ATI?
R: Indicativamente 2 lavoratori +1 preposto costituisce la squadra minima per il montaggio di un ponteggio. La presenza del preposto è una previsione normativa, mentre i due lavoratori sono di norma necessari per la lavorazione.
Un lavoratore autonomo da solo non può montare un ponteggio e se lo monta con altri non è più autonomo. Per la forma giuridica da adottare ATI o altro occorre rivolgersi ad un esperto societario, in ogni caso anche i soci delle società di fatto sono equiparati a lavoratori e il datore di lavoro può anche esserlo di fatto.
Il documento, disponibile in formato pdf nell’area download dell’articolo, è strutturato come segue:
- Gestione generale della sicurezza;
- luoghi di lavoro;
- formazione;
- sorveglianza sanitaria;
- attrezzature di lavoro;
- emergenze;
- cantieri;
- agenti fisici;
- sostanze pericolose.