La ricorrente sostiene che la situazione di inattività non potrebbe assumere rilievo ai fini della sua esclusione dalla gara, attesa la mancata previsione di una sanzione specifica nella lex specialis.
Il requisito, nella prospettazione della parte, contemplava l'iscrizione alla CCIAA, nulla disponendo in ordine al suo stato di attività o inattività.
La tesi non persuade il Tar Liguria, Genova, Sez. II, 17 ottobre 2018, n. 828.
"Invero l'iscrizione al registro delle imprese serve a dimostrare il concreto svolgimento dell'attività richiesta dall'appalto; è evidente, pertanto, che l'impresa debba risultare "attiva", poiché, in caso contrario, non vi potrebbe essere la maturazione di alcuna esperienza" (Tar Campania, Napoli, Sez. IV, 23.11.2017, n. 5516, Tar Campania, Salerno, I, 28.10.2016, n. 2360; Cons. Stato, Sez. IV, 20.4.2009, n. 2380; Sez. V, 19.2.2003, n. 925)".